Rivalutazione e sanzione ex art 114 c.p.a. nel decreto di equa riparazione (TAR Puglia n. 1305 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha liquidato l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, il credito ha natura di debito di valuta: la rivalutazione monetaria può essere accordata solo se il creditore allega e prova, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali. La sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice dell’ottemperanza, munito di ampio potere discrezionale, la nega o la riduce in presenza di ragioni ostative, quali i ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e la difficoltà di reperire la provvista finanziaria. Il ricorso è ammissibile quando il decreto abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi, sia stato notificato e non opposto, e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, al pagamento di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di lite. Il decreto era stato notificato in forma esecutiva e non opposto.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la distrazione delle spese. L’Amministrazione si è costituita resistendo. Alla camera di consiglio è stato formulato avviso di possibile inammissibilità per il mancato deposito della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso: il decreto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con efficacia di cosa giudicata, è stato notificato e non opposto, ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Quanto alla dichiarazione ex art. 5-sexies, il Collegio ha verificato l’effettiva presenza in atti del documento, già depositato con il ricorso ma non immediatamente visionabile per problemi di apertura del file informatico, superati grazie alle indicazioni delle parti in camera di consiglio. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza pagamento.
Il Tribunale ha quindi sancito l’obbligo di esecuzione del decreto, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha invece rigettato la domanda di rivalutazione monetaria: trattandosi di debito di valuta, la rivalutazione presuppone l’allegazione e la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., onere non assolto. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 6317 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018.
È stata parimenti rigettata la domanda di penalità di mora. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha sottolineato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. Nella specie, i ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e la difficoltà di reperire la provvista finanziaria integrano fattori ostativi al riconoscimento della sanzione.
Il Collegio ha nominato commissario ad acta, per il caso di persistente inadempimento, il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con termine di ulteriori 90 giorni, escludendo un compenso specifico in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese sono state compensate, salvo il diritto al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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