Ottemperanza al decreto ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1690 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non applicabile tale disciplina alla materia dell’equa riparazione. Resta invece necessario il presupposto della preventiva presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e l’inutile decorso dei sei mesi. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di mancata rifusione nel termine fissato per l’esecuzione, sono liquidate a carico dell’amministrazione e poste in esecuzione dallo stesso Commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata oltre interessi legali. Il provvedimento aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
La parte ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 il 3.11.2021 e, decorsi sei mesi, ha proposto l’actio iudicati davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema della notificazione del titolo esecutivo e del termine dilatorio. Rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato che la dichiarazione ex art. 5-sexies è stata presentata e che sono decorsi sei mesi senza alcuna attività dell’amministrazione, il giudice rileva il perdurante inadempimento della p.a. Il ricorso è pertanto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto, compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le liquida d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Prevede inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario nominato. La scelta si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale — per evitare un secondo giudizio di ottemperanza — e sul richiamo, nel procedimento di espropriazione forzata, agli artt. 95, 510, 2755, 2770 e 2777 cod. civ. e cod. proc. civ. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese liquidate in complessivi euro 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.c. – Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396
- Art. 510 c.c. – Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti