Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 18 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine stabilito e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario nominato provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo ammissibile che l’ulteriore inerzia dell’amministrazione imponga un secondo giudizio esecutivo. Trova applicazione, nel silenzio del codice del processo amministrativo, il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, insieme alle ragioni di economia processuale e al principio del buon andamento. La completa attuazione del dictum di ottemperanza, spese comprese, consente in un’unica battuta la definizione della res contenziosa.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, come corretto per errore materiale, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e spese processuali. L’amministrazione intimata, ritualmente notificata, non si è costituita.

La creditrice aveva inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, ed erano decorsi i sei mesi previsti dalla norma. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’accertamento che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. Verifica quindi il rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, rilevando che la creditrice ha inoltrato la richiesta di pagamento e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale sottolinea che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese, oltre alle spese del presente giudizio se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, darà corso al pagamento nei successivi novanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, le spese sono poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione nel medesimo termine ulteriore di novanta giorni, provvede il commissario nominato con la sentenza.

A fondamento di tale estensione il Tribunale richiama quattro argomenti: il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, nel silenzio del codice di rito; l’economia processuale, che impone di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; l’attuazione completa del dictum secondo il principio del buon andamento; il richiamo analogico agli artt. 95, 510, 2755, 2770 e 2777 cod. civ. e cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle spese liquidate in complessivi € 552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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