Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione oltre il termine di dodici mesi (Cons. Stato n. 1761 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicazione di un appalto pubblico costituisce provvedimento di attribuzione di vantaggi economici e integra un atto ampliativo della sfera del privato. Il potere di annullamento d’ufficio è pertanto soggetto al termine fissato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, da qualificarsi come termine di decadenza e non come mero criterio di ragionevolezza. Il termine decorre dall’adozione dell’aggiudicazione e non dalla successiva assunzione dell’impegno di spesa. La mancanza dell’impegno non incide sull’efficacia del provvedimento aggiudicatorio, che esaurisce la fase pubblicistica e non richiede la copertura contabile per dispiegare i propri effetti. L’annullamento adottato oltre la scadenza è illegittimo.
Il Fatto
Una stazione unica appaltante indice una procedura aperta per l’affidamento, per otto anni, dei servizi di igiene urbana di un Comune. A seguito dell’esclusione delle prime due classificate, la società odierna appellante viene aggiudicataria con determinazione dirigenziale. Con successivo provvedimento l’ente assume i relativi impegni di spesa per l’intero arco contrattuale e fissa la data del subentro nel servizio.
Nelle more, l’Autorità di regolazione approva lo schema tipo di contratto di servizio e l’aggiornamento del metodo tariffario. La società trasmette il proprio piano economico finanziario. Il Comune approva il piano con delibera consiliare, quantificando i costi del gestore in misura inferiore rispetto a quelli proposti dalla società. La società impugna la delibera davanti al TAR. Il Comune, con determinazione dirigenziale, annulla in autotutela sia l’aggiudicazione sia l’impegno di spesa. La società impugna tale determinazione e, con motivi aggiunti, il provvedimento integrativo. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di graduazione dei motivi, applica la ragione più liquida ed esamina in via prioritaria la censura relativa alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la cui fondatezza determina l’assorbimento delle altre. Richiama Ad. plen. n. 5 del 2015 sul potere del giudice di stabilire l’ordine di trattazione in base alla radicalità del vizio.
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. Il riesame non è più espressione dello stesso potere esercitato, ma di un distinto potere di annullamento d’ufficio, assoggettato a regole proprie quanto a presupposti, procedura e discrezionalità. Richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 8 del 2017, che ha qualificato il termine come elemento della modalità di esercizio del potere. La novella del 2015 ha poi introdotto per gli atti ampliativi un termine fisso, espressione di una regola di certezza dei rapporti e di tutela dell’affidamento.
Sul punto il Collegio richiama la Corte cost. n. 27 del 2025, che ha ricondotto il potere amministrativo alla logica del servizio e confermato l’esigenza di una regola di certezza che renda immodificabile l’assetto degli interessi consolidatosi nel tempo.
Applicando tali coordinate, il Comune ha annullato l’aggiudicazione ampiamente oltre il termine di dodici mesi, vigente ratione temporis. Non convince l’argomento difensivo secondo cui il termine non decorrerebbe in mancanza dell’impegno di spesa. L’aggiudicazione priva di copertura non è atto privo di effetti: essa non equivale ad accettazione dell’offerta né perfeziona il vincolo contrattuale, ma esaurisce la fase pubblicistica. L’impegno di spesa appartiene alla successiva fase di approvazione del contratto e non costituisce requisito di efficacia dell’aggiudicazione. La tesi opposta condurrebbe all’esito irragionevole di dover attendere l’inizio della fase esecutiva per annullare un’aggiudicazione illegittima.
L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento della determinazione comunale. Le spese del doppio grado sono compensate per la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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