Giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo per la carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 546 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. Grava invece sull’Amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. L’Amministrazione che non si costituisce non assolve tale onere, con la conseguenza che il ricorso va accolto e l’ente va condannato a dare integrale esecuzione al giudicato. Il Commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 251/2023, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il decreto ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori.

Il titolo, non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è stato notificato al Ministero. Poiché l’Amministrazione non ha adempiuto spontaneamente, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente risulta fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non consta, per converso, alcun adempimento da parte del Ministero.

Il passaggio centrale concerne la ripartizione dell’onere probatorio. Il Collegio richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto al proprio onere, dimostrando il fatto costitutivo del diritto secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Incombeva pertanto sull’Amministrazione provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto. Il Ministero non si è costituito e non ha assolto a tale onere, con la conseguenza che il ricorso è fondato.

Il Collegio ordina all’Amministrazione di ottemperare integralmente entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del primo termine.

Sul compenso del Commissario, il Collegio esclude ogni spettanza, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Nel senso sono citate, ex plurimis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024; TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *