Verifica di anomalia estesa al costo del lavoro somministrato (TAR Sicilia n. 552 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta non può essere circoscritta alla sola voce ribassabile, quando la lex specialis individui nell’aggio l’unica componente soggetta a ribasso. Nelle gare aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro, il costo del lavoro inviato in missione, ancorché rimborsato dall’utilizzatore, non è neutro rispetto all’attendibilità dell’offerta: rientra nel giudizio globale e sintetico di serietà la prospettazione, emersa dalle giustificazioni rese in sede di anomalia, di chiedere a rimborso voci non dovute per la lex specialis. La discrezionalità della stazione appaltante circa l’avvio della verifica facoltativa è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto. Un’offerta che, per tale via, trasli sull’amministrazione costi propri e “artatamente maggiori” il ribasso altera la concorrenza tra operatori ed è legittimamente esclusa.

Il Fatto

Una stazione appaltante indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 59 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in accordo quadro del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo di € 1.061.000,00 oltre IVA e durata di dodici mesi. La lex specialis chiarisce che l’importo a base di gara comprende il costo della manodopera e che il ribasso può investire unicamente l’aggio di agenzia, non essendo consentito il ribasso sul costo del personale somministrato.

La società ricorrente si colloca prima in graduatoria con un ribasso sull’aggio del 92,93%. La commissione avvia la verifica di anomalia e, all’esito di tre richieste di chiarimenti, ritiene l’offerta non seria né sostenibile, disponendo l’esclusione e proponendo l’aggiudicazione alla seconda graduata. La ricorrente impugna l’esclusione, l’aggiudicazione e l’accordo quadro; propone altresì istanza di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica facoltativa di anomalia. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2014 e TAR Sicilia, Catania, n. 478 del 2024, osserva che la scelta di procedere è rimessa a un ampio apprezzamento di merito, sindacabile solo per irragionevolezza macroscopica. Nel caso di specie, la misura del ribasso sull’aggio appare di gran lunga superiore a quello dei concorrenti, i quali si collocano su valori molto inferiori: la verifica era quindi giustificata.

La tesi della ricorrente — circoscrivere la verifica alla sola misura del ribasso sull’aggio, con esclusione del costo del personale somministrato — è respinta. La verifica, per costante giurisprudenza richiamata dal Collegio (Cons. Stato n. 746 del 2026), mira ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta nel suo complesso, con valutazione globale e sintetica. Nessun profilo può essere escluso in via aprioristica se può riflettersi, anche indirettamente, sull’attendibilità dell’offerta.

La peculiarità del contratto di somministrazione non sfugge al Collegio. Il costo del lavoratore non grava sull’aggiudicatario ma sull’utilizzatore. Se nell’appalto tradizionale l’operatore è esposto alla tentazione di ridurre il costo della manodopera, qui è esposto alla tentazione opposta: praticare un forte ribasso sull’aggio, nella prospettiva di “compensarlo” con il rimborso delle voci corrisposte ai lavoratori. Le giustificazioni rese dalla ricorrente hanno palesato la maggiorazione del rateo ferie per permessi aggiuntivi non previsti dal CCNL Gas-Acqua, con riflessi su ex festività e contributi, da chiedere a rimborso in sede esecutiva.

Il Collegio valorizza l’art. 8 del capitolato, che pone tali assenze a rischio dell’agenzia, e l’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015. La comunicazione del trattamento economico e l’obbligo di rimborso degli oneri effettivamente sostenuti non sono inderogabili, ma dispositivi: la lex specialis può ripartire diversamente il costo. Non rileva che la questione attenga alla fase esecutiva, poiché il giudizio di anomalia ha carattere prospettico e l’operatore ha già manifestato il proprio calcolo. Sul punto è infondato il motivo sul mancato rispetto dei minimi salariali, poiché l’esclusione non si fonda su tale ragione. L’offerta risulta poco trasparente, idonea a ledere la concorrenza e a generare contenzioso esecutivo. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono respinti; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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