Accesso difensivo agli atti di autorizzazione sanitaria prevale sulla riservatezza (TAR Campania n. 1926 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istante deve allegare un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione sostanziale che intende tutelare in giudizio. Non è invece richiesta una valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm. non possono svolgere ex ante siffatto apprezzamento, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. In presenza di un accesso difensivo correttamente motivato, le esigenze di tutela giurisdizionale prevalgono sul generico richiamo alla riservatezza dei terzi. Il bilanciamento secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango opera solo rispetto a dati sensibili o supersensibili, ovviabili, comunque, mediante oscuramento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato all’ASL Salerno un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto i provvedimenti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale rilasciati in favore di due strutture concorrenti. L’accesso era strumentale alla tutela della propria posizione in un procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno per demenze, nel quale la Commissione regionale aveva ravvisato possibili profili ostativi derivanti dalla pendenza di due pratiche abilitative per complessivi quaranta posti letto.

L’ASL aveva negato l’ostensione richiamando le ragioni di riservatezza rappresentate in sede di opposizione da una sola delle controinteressate. La ricorrente impugnava la nota di diniego e il silenzio rifiuto, deducendo la violazione degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, oltre a carenza motivazionale ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’accesso difensivo operata dalla adunanza plenaria n. 4/2021. Da un lato, non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale da tutelare. Dall’altro, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo possono svolgere ex ante valutazioni sull’influenza o sulla decisività del documento.

Su questo secondo versante si colloca la decisione. L’istante, nell’istanza, aveva illustrato in modo adeguato la strumentalità degli atti richiesti rispetto alla possibile impugnazione del diniego di autorizzazione sanitaria, ravvisato per saturazione del fabbisogno assistenziale settoriale e ricollegabile alla posizione delle due controinteressate.

Il Collegio valorizza il parere della Commissione regionale, che aveva rilevato la capienza per i posti di centro diurno per adulti ma non per quelli del centro per demenze, proprio in ragione della pendenza delle due pratiche. Da qui la conclusione che l’ASL non potesse legittimamente abdicare all’obbligo ostensivo, essendo le esigenze difensive tendenzialmente prevalenti rispetto a quelle antagonistiche di riservatezza dei terzi.

La prevalenza è argomentata anche in ragione della natura non rafforzata delle informazioni: non risultano coinvolti dati sensibili o supersensibili, rispetto ai quali il bilanciamento andrebbe condotto secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. Il richiamo alla riservatezza era, inoltre, generico e proveniente da una sola controinteressata.

Il Collegio osserva che, ove fossero in gioco informazioni sensibili, l’esigenza di tutela sarebbe stata comunque componibile mediante oscuramento, senza negare integralmente l’accesso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della nota di diniego e ordine di esibizione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *