Acquisizione al patrimonio comunale condizionata all’accertamento formale dell’inottemperanza (TAR Campania n. 1511 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto acquisitivo al patrimonio comunale del bene abusivo, previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, pur operando di diritto alla scadenza dei novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, è sottoposto a una condizione sospensiva rappresentata dal formale accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato ai sensi del comma 4. In difetto di tale accertamento e della conseguente trascrizione, l’amministrazione non può trascurare l’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, del privato che abbia demolito l’opera prima dell’adozione dell’atto di acquisizione. Il raggiungimento della finalità ripristinatoria della sanzione edilizia, quindi, impedisce l’irricevibilità della SCIA fondata su un effetto acquisitivo meramente presunto.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile in Castellammare di Stabia, presenta una SCIA per la ricostruzione della parte di fabbricato demolita nel 2022, a seguito di due CILA e della comunicazione di fine lavori del 31 marzo 2022. Il Comune dichiara irricevibile la SCIA, sull’assunto che l’intera area fosse ormai acquisita di diritto al patrimonio comunale per la mancata ottemperanza a una pregressa ordinanza di demolizione. La ricorrente impugna l’atto deducendo sei motivi, incentrati sulla mancanza di un formale accertamento dell’inottemperanza, sull’avvenuta demolizione delle opere e sull’estraneità della nuova proprietà alle vicende sanzionatorie precedenti. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che collega alla mancata ottemperanza all’inefficace ingiunzione un’automatica fattispecie acquisitiva dell’opera abusiva e dell’area di sedime. Richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, secondo cui l’accertamento dell’inottemperanza non produce l’effetto traslativo, già maturato alla scadenza del termine, ma ne certifica il passaggio e ne consente l’opponibilità mediante immissione nel possesso e trascrizione.

Il Tribunale ritiene però di aderire all’orientamento che ammette temperamenti a questa lettura rigida, quando l’adempimento spontaneo abbia ricondotto i luoghi a legittimità edilizia senza che sia stato ancora formato il titolo acquisitivo. La meccanica applicazione dell’automatismo, osserva, genererebbe situazioni in cui lo stato di diritto non corrisponde allo stato di fatto.

L’effetto acquisitivo, pur immediato, è dunque qualificato come sottoposto a una sorta di condizione sospensiva, ravvisata nel formale accertamento dell’inottemperanza notificato all’interessato. Alla fase accertativa è riconosciuta funzione di garanzia difensiva, potendo il titolare essere nudo proprietario, estraneo e inconsapevole delle pregresse vicende sanzionatorie.

Il Collegio valorizza anche il verbale di sopralluogo, che constata l’omessa demolizione del manufatto: esso è atto istruttorio endoprocedimentale, ma assume rilievo analogo al verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 legge n. 689/1981, poiché solo da quel momento il proprietario può chiarire la propria posizione ed evitare l’acquisizione.

Accogliendo il ricorso sulla ragione più liquida, il Tribunale ravvisa difetto di istruttoria e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: l’archiviazione della SCIA è stata disposta senza considerare l’intervenuta demolizione delle opere abusive né l’assenza di un atto formale di acquisizione, adottato e trascritto. Ne consegue l’annullamento della comunicazione di irricevibilità; le spese sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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