Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 6493 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del silenzio inadempimento la mancata conclusione, nel termine di legge, del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, allorché sia stata presentata una formale istanza e sia decorso infruttuosamente il relativo termine senza che l’Amministrazione abbia richiesto integrazioni documentali. Il termine complessivo per provvedere è quello di tre mesi, elevabile fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE. La scadenza del termine senza pronuncia legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 12 settembre 2025, una domanda di riconoscimento del titolo ai fini dell’abilitazione all’insegnamento. L’Amministrazione, tuttavia, non dava alcun riscontro all’istanza, nonostante la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. La mancata pronuncia impediva alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, determinandola ad agire davanti al TAR ai sensi degli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il consolidato principio per cui l’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, ha ritenuto integrati entrambi i presupposti nel caso di specie. La domanda era stata presentata nel settembre 2025 e l’Amministrazione non si era espressa, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di cui al d.lgs. n. 206/2007.
L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 della medesima disposizione attribuisce all’autorità competente trenta giorni dal ricevimento della domanda per accertarne la completezza ed eventualmente richiedere integrazioni. Ne deriva, ad avviso del Tribunale, che il termine complessivo massimo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di quattro mesi, nell’ipotesi in cui siano state richieste integrazioni documentali.
Nel caso esaminato, il Ministero era rimasto inerte e non aveva mai richiesto integrazioni, cosicché la fattispecie del silenzio inadempimento doveva ritenersi perfezionata. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che l’Amministrazione provveda espressamente nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Sia l’Amministrazione sia il commissario sono tenuti a conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Preindl, C-675/17; Vlassopoulou, C-340/89; Morgenbesser, C-313/01; Brouillard, C-298/14), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi cinquecento euro, oltre oneri e accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.