Payback dispositivi medici quota ridotta estingue obbligazione e carenza interesse (TAR Lazio n. 9563 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, conv. con mod. dalla legge n. 118/2025, estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. In tale evenienza, il giudizio amministrativo avverso i provvedimenti che hanno determinato l’obbligo di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando assorbita ogni altra questione di merito, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, con cui erano stati definiti i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il meccanismo del cosiddetto payback.
La società deduceva vizi di legittimità derivati dalle norme primarie che disciplinano la materia, nonché vizi propri dei provvedimenti impugnati, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, interveniva il d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una disciplina transattiva dell’obbligazione di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in pendenza del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il quale ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. La norma ha altresì stabilito che l’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Con memoria depositata il 18.03.2026, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato alla Regione intimata la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali impugnati, come previsto dalla disposizione sopravvenuta.
Il TAR, richiamando il principio dispositivo che regola il processo amministrativo, ha ritenuto di doversi conformare alla dichiarazione della ricorrente, disponendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.