Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 2000 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine è titolo esecutivo equiparabile alla sentenza passata in giudicato e può essere azionato con il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia trova fondamento nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che ricomprende tra i provvedimenti del giudice ordinario ad esse equiparati anche i decreti ingiuntivi non opposti. La competenza territoriale spetta, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Siena, con decreto ingiuntivo, ha condannato il Comune di Cirò al pagamento in favore dell’associazione ricorrente di quote associative non versate, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato notificato al Comune, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo con successivo provvedimento.

L’amministrazione comunale non ha adempiuto al titolo. L’associazione ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato e la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dell’ottemperanza avverso un decreto ingiuntivo non opposto. Richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, confermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 1998, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato.

Tale soluzione è stata recepita dal codice del processo amministrativo. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo i ricorsi in materia di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, categoria in cui rientrano i decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione.

Nel caso concreto il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo. Sussiste la competenza del TAR adito per effetto dell’art. 113, comma 2, c.p.a., che la radica nella circoscrizione del giudice che ha emesso il provvedimento. Risulta inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di corrispondere quanto previsto dal decreto ingiuntivo, aggiungendo le somme per diritti di copia, spese di notificazione e registrazione del titolo esecutivo sostenute dopo la conclusione del giudizio. Assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni per l’adempimento.

Per il caso di persistente inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, perché provveda nel successivo termine di 60 giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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