Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio senza assegno alimentare (TAR Marche n. 310 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 determina, per il lavoratore del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la sopravvenuta e temporanea impossibilità di rendere la prestazione e il conseguente venir meno del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio di corrispettività, la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento costituiscono adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro e non contrastano con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. La mancata erogazione dell’assegno alimentare non integra disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari disciplinari, perché in quel caso la temporanea impossibilità della prestazione deriva da una scelta del datore di lavoro, mentre qui è il lavoratore a sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza della prestazione.
Il Fatto
I ricorrenti prestano servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale dell’Esercito e della Marina Militare, con sedi nelle Marche. Con i provvedimenti impugnati sono stati sospesi con effetto immediato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, ma con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre sei mesi dal 15 dicembre 2021.
La sospensione è stata disposta pur avendo essi chiesto l’adibizione a mansioni diverse o al lavoro agile. In subordine hanno rivendicato l’assegno alimentare, sul modello delle sospensioni disciplinari o cautelari. Hanno impugnato gli atti e le circolari attuative, sollevando plurimi motivi, tra cui l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter D.L. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021. In sede cautelare il Tribunale ha dapprima riconosciuto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento; i ricorrenti hanno poi rinunciato all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama un precedente conforme su caso pressoché identico, la sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 4156 del 25.02.2025, e ne fa proprie le conclusioni. Sul piano processuale rileva che il ricorso, di sessanta pagine, supera i limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e che l’autorizzazione al superamento è stata chiesta solo dopo il deposito e negata. Anche la rinuncia in subordine ad argomentazioni e motivi lascia il ricorso oltre i limiti, ma il superamento non è di consistenza tale da giustificare il pagamento della sanzione pecuniaria introdotta dalla legge n. 207/2024.
Nel merito, i motivi di illegittimità costituzionale sono superati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 15.10.2024. La vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni; la sospensione rappresentava per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con gli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 81/2008. La mancata prestazione faceva venir meno il sinallagma e legittimava la soppressione della retribuzione.
Quanto all’assegno alimentare, la Corte costituzionale esclude che la sua mancata previsione violi l’art. 3 Cost.: le sospensioni cautelari ex art. 82 d.P.R. n. 3/1957 non sono tertia comparationis validi, perché lì il sostegno si giustifica in vista della definizione di procedimenti ancora aperti, mentre qui è il lavoratore a scegliere di non vaccinarsi, con scelta libera e sempre rivedibile. Il Collegio richiama anche le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e le pronunce nn. 37/2019 e 194/2018.
Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 40, secondo comma, cod. proc. amm., risolvendosi in critiche prive di specificità quanto alle deduzioni su inidoneità della misura, certificazione verde e direttive europee; nel resto è infondato per le ragioni già esposte. Il quinto e il settimo motivo sono disattesi perché pongono a parametro norme pari ordinate, rispettivamente il codice dell’ordinamento militare e il codice della protezione civile, inidonee a provocare l’illegittimità del decreto-legge. Il sesto motivo censura la discrezionalità del legislatore, già superata dal vaglio costituzionale.
Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese per le circostanze di causa.
Nota della Redazione
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