Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 2005 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta del docente. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche in presenza di una condanna pecuniaria e della nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve risultare decorso perché l’esecuzione possa essere avviata.
Il Fatto
Il ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 411/2023 con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. Il ricorrente domanda quindi che al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare mediante pagamento dell’importo dovuto, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 13 settembre 2023 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Risulta inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 20 luglio 2025.
Non essendo contestata l’inottemperanza del Ministero, il TAR ordina di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente mediante carta del docente l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.
Il TAR ritiene quindi applicabile la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, poiché gli strumenti di tutela sono concorrenti. La somma è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi. La decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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