Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 2074 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente: il giudice può negarla quando la ritenga iniqua, ove siano già maturati gli interessi moratori secondo il d.lgs. n. 231/2002. La relativa statuizione integra una valutazione discrezionale, non un automatismo sanzionatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Paola, con decreto ingiuntivo n. 40 del 29 febbraio 2024, ha condannato il Comune al pagamento, in favore della banca ricorrente, di oltre 40.000 euro, oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto esecutivo; il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato nel maggio 2024.
Non ottenendo il pagamento, la banca ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute e, in via ulteriore, la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e costituisce il presupposto dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a.. L’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere la pretesa creditoria ormai definitiva.
Sul piano probatorio, la Corte rileva che l’ente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale assegna quindi all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere, detratto quanto già eventualmente pagato. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il segretario comunale di Scalea, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza della parte. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
La parte della domanda relativa alla penalità di mora è invece respinta. Richiamando il consolidato orientamento del TAR (TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025), il Collegio ritiene iniqua la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. La statuizione si fonda su una valutazione di equità, non sull’assenza dei presupposti dell’azione.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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