Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per le pubbliche amministrazioni (TAR Calabria n. 2072 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dagli artt. 112 ss. c.p.a. è ammissibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperare. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne titoli di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Lamezia Terme un decreto ingiuntivo con cui il Comune di Maida era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione.

Non avendo ottenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione: l’esistenza di una decisione giurisdizionale passata in giudicato e la mancata esecuzione della stessa. Sul punto ha rilevato che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.

Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine di giorni 60 decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il segretario comunale, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il passaggio centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Tribunale ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Tribunale ha precisato che tale importo si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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