Ottemperanza e dissesto comunale: irrilevante il termine dilatorio maturato in corso di causa (TAR Sicilia n. 1585 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di azioni esecutive nei confronti dell’ente locale in stato di dissesto, previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, non impedisce l’ottemperanza al titolo esecutivo giudiziario quando i crediti azionati siano sorti dopo la dichiarazione di dissesto e non rientrino, pertanto, nella massa passiva rimessa all’organo straordinario di liquidazione. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda e non presupposto di ammissibilità: la sua maturazione in corso di causa sana il ricorso proposto anticipatamente e consente al giudice di decidere nel merito. La domanda di astreinte, di natura sanzionatoria, può essere respinta quando, in concreto, risulti misura eccessivamente afflittiva per l’amministrazione.

Il Fatto

Una società ricorrente agiva per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, rimasto ineseguito dall’amministrazione comunale. Il titolo era stato notificato, divenuto definitivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva, quindi rinotificato all’ente.

Si costituiva il Comune, eccependo l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Collegio disponeva chiarimenti in ordine alla data di stipula del contratto e alla verificazione dei fatti generatori del credito, per accertare la riconducibilità del medesimo alla massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sul preteso esperimento dell’azione dopo la dichiarazione di dissesto. L’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i soli debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con estinzione d’ufficio delle procedure pendenti e inserimento dell’importo nella massa passiva.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto va esteso a tutte le azioni di contenuto equivalente, compreso il giudizio di ottemperanza, e assoggetta a procedura liquidatoria le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se liquidate in via definitiva solo successivamente.

Nel caso concreto il dissesto era stato dichiarato nel dicembre 2018 e la commissione straordinaria si era dichiarata competente per i fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018. La stipula del contratto d’appalto e l’emissione delle fatture su cui maturarono gli interessi di mora sono invece successive a quella data: i crediti azionati non rientrano, quindi, nella massa passiva dell’organo straordinario.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ne afferma la natura di condizione di procedibilità e non di ammissibilità. Il ricorso, proposto prima della sua scadenza, non poteva essere deciso, ma la condizione è maturata nelle more del giudizio, come confermato dall’arresto del Consiglio di Stato n. 5597 del 2023. Ritenuta la rituale instaurazione del contraddittorio e l’inesistenza di motivi giustificativi dell’inadempienza, il ricorso è accolto, con assegnazione all’ente di sessanta giorni e nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta.

La domanda di astreinte è invece respinta. La misura, per la sua funzione sanzionatoria, integrerebbe allo stato un rimedio eccessivamente afflittivo per l’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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