Ottemperanza al decreto di equa riparazione limitata alle somme spettanti alla parte (TAR Puglia n. 1267 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha concluso un procedimento di equa riparazione, la parte originaria non ha titolo per domandare l’esecuzione delle statuizioni che abbiano riconosciuto somme in favore del difensore distrattario, non avendo questi agito anche in proprio. La relativa domanda è inammissibile per difetto di legittimazione, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale definitivo. Il giudice dell’ottemperanza accerta la regolarità in rito del ricorso quando il decreto abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, e verifica il decorso dei termini di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, della somma di euro 400,00, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.

Non essendo intervenuto il pagamento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato su tutte le statuizioni del decreto, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento dell’azione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto.

Il Collegio ha poi verificato il rispetto delle condizioni dell’azione esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha depositato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le azioni esercitate e le modalità di riscossione prescelte, ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato un limite della domanda. Il decreto reca condanna al pagamento di somme non solo in favore della ricorrente, ma anche del difensore distrattario, con liquidazione delle spese e del rimborso spese generali nella misura del 15%. Il difensore, tuttavia, non ha agito in proprio nel giudizio, proposto solo nell’interesse della ricorrente.

Ne deriva che la ricorrente non vanta alcun titolo per chiedere l’ottemperanza delle somme riconosciute unicamente al difensore. La domanda è pertanto accolta solo con riferimento alle pretese di diretta spettanza della parte, cioè alla somma liquidata a titolo di equa riparazione, con esclusione delle ulteriori statuizioni pronunciate in favore del difensore distrattario.

Il Collegio ha quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, escludendo un compenso in virtù del principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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