Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1268 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando è notificato e non opposto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’integrale esecuzione. Al commissario ad acta nominato non spetta alcun compenso, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso su procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate. Il decreto veniva notificato ritualmente al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso al TAR Puglia per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto.

La questione arriva al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dopo l’inerzia dell’amministrazione debitrice.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.

Il Collegio verifica poi il decorso dei termini previsti dalla normativa speciale. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. In ottemperanza all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, la parte ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, è decorso senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito il TAR sancisce quindi l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Sul punto ribadisce che non è dovuto compenso al commissario, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna alle spese del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, segnatamente quelle per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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