Inottemperanza esclusa se il Comune formula la proposta di accordo (TAR Calabria n. 943 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, in esecuzione di una sentenza di merito integrata da una successiva pronuncia in ottemperanza, formuli una delle soluzioni alternative ivi indicate — tra cui la proposta di accordo per la cessione del bene comprensiva del risarcimento — non può essere considerato inadempiente. L’ordine di esecuzione resta comunque impregiudicato nel suo contenuto conformativo. Appurata l’impraticabilità di una soluzione concordata, la parte istante può sollecitare l’Amministrazione a determinarsi definitivamente per la restituzione del bene con riduzione in pristino, ovvero per l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Le pretese di carattere patrimoniale vanno rivolte al giudice dotato di giurisdizione, ordinario o amministrativo secondo i casi.

Il Fatto

Con sentenza del 17 novembre 2014, n. 1873, il TAR Calabria accoglieva in parte il ricorso di alcuni proprietari che lamentavano l’occupazione illegittima del proprio fondo. Il Tribunale riconosceva il diritto alla restituzione e al risarcimento del mancato godimento, ma precisava che l’Amministrazione poteva paralizzare ogni iniziativa restitutoria esercitando il potere di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Disponeva quindi un termine per un eventuale accordo di cessione e, in difetto, per l’emissione di un decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile, dettando i criteri del risarcimento.

Un primo ricorso per ottemperanza veniva rigettato con sentenza del 19 ottobre 2023, n. 1296, che tuttavia ribadiva l’ordine di eseguire le statuizioni di merito e imponeva al Comune di determinarsi, entro sessanta giorni, in via alternativa tra adozione del provvedimento di acquisizione, restituzione con riduzione in pristino e risarcimento, oppure proposta di accordo. Con il nuovo ricorso gli istanti lamentavano la persistente omessa ottemperanza; il Comune eccepiva di aver formulato la proposta di accordo nel dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il contenuto conformativo della pronuncia del 2023, che aveva tradotto l’ordine di esecuzione in tre alternative esplicite. Su questo punto la contestazione si concentra: stabilire se la formulazione della proposta di accordo integri adempimento o costituisca invece una modalità elusiva dell’obbligo.

Il Tribunale ritiene che il Comune abbia formalmente adempiuto a una delle tre prescrizioni alternative. La scelta tra gli scenari delineati appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione, purché esercitata e comunicata. Ne consegue che non può essere dichiarato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia originaria, come integrati dalla decisione del 2023.

L’accoglimento di questa lettura non esaurisce però la vicenda. Il Collegio rileva che rimane irrisolta la sorte dell’immobile occupato: l’interesse dei ricorrenti alla definizione del rapporto non è soddisfatto dalla sola proposta, specie se questa non si traduce in un accordo. Da qui l’avvertenza che la parte istante, una volta appurata l’impraticabilità della soluzione concordata, può sollecitare il Comune a determinarsi definitivamente.

Le strade indicate sono due: la restituzione del bene con eventuale riduzione in pristino, oppure l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Per le pretese di carattere patrimoniale il Collegio rinvia al giudice dotato di giurisdizione, ordinario o amministrativo a seconda dei casi, escludendo che il giudizio di ottemperanza possa costituire la sede per la loro liquidazione.

Il ricorso è pertanto rigettato, nei sensi della motivazione. Le peculiarità e il complessivo sviluppo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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