Ottemperanza per ferie non godute del docente precario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4116 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme dovute a titolo di ferie non godute da un docente a tempo determinato è titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Una volta accertato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora un commissario ad acta che subentrerà solo su istanza del creditore. L’attività demandata al commissario, rientrando nei suoi compiti istituzionali, non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 3.122,45, oltre interessi, per ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 9 settembre 2025, ma quest’ultima non vi aveva dato esecuzione.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione e chiedendo che fosse ordinato l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come la mancata esecuzione della sentenza non fosse contestata dall’Amministrazione resistente, risultando così un inadempimento tuttora persistente.
Il TAR ha accertato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, avendo la sentenza del giudice ordinario acquisito autorità di cosa giudicata e non essendo stato dedotto alcun ostacolo alla sua esecuzione.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il TAR ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla determinazione dell’importo dovuto.
Il Collegio ha infine escluso la debenza di un compenso per il commissario, rientrando l’attività demandata nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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