Inottemperanza per mancato pagamento delle ferie non godute dal personale scolastico (TAR Lazio n. 12511 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, potendo esercitare al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione o la costituzione senza spiegare difese comporta la non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina sin da subito il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro una sentenza che ne accertava il diritto al pagamento delle ferie non godute per gli anni 2020-2021 e 2021-2022, per complessivi 53,34 giorni, oltre interessi legali. La pronuncia, notificata all’amministrazione nel febbraio 2025, era passata in giudicato nell’ottobre dello stesso anno.

Nonostante il giudicato favorevole, il Ministero non aveva corrisposto alcuna somma. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva fornito alcun elemento per dimostrare di aver dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro. La mancata articolazione di difese, a fronte di una costituzione meramente formale, ha determinato la non contestazione dei fatti rappresentati dalla ricorrente circa il mancato pagamento delle somme liquidate.

La pronuncia richiama il principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a verificare la corretta attuazione del giudicato, accertando se il soggetto obbligato vi abbia dato puntuale esecuzione. L’amministrazione non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, incluse quelle economiche e finanziarie. La sola discrezionalità residua concerne le modalità di adempimento, non la scelta se adempiere o i tempi dell’esecuzione.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di perdurante inerzia, ha disposto che provveda il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, nominato sin da ora commissario ad acta, senza diritto a compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario.

La sentenza ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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