Legittimazione dell’uso civico: il silenzio è interrotto dagli atti del procedimento (TAR Puglia n. 1492 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ex art. 117 cod. proc. amm., diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Ente, costituendosi, deposita gli atti del procedimento e chiarisce le ragioni per cui non può essere data risposta positiva all’istanza. In materia di usi civici, la domanda di legittimazione del possesso di terreni, ai sensi della legge n. 1766/1927 e della legge reg. Puglia n. 7/1998, non può essere definita in via semplificata se i beni risultano gravati da uso civico e rientranti nei “Demani Liberi”, richiedendo l’espletamento della verifica demaniale e dei procedimenti di liquidazione disciplinati dal r.d. n. 332/1928. La mera presentazione di una istanza non è titolo sufficiente per ottenere la legittimazione del possesso, dovendo l’interessato dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. La sopravvenuta attività procedimentale dell’Amministrazione, intervenuta a chiarire il quadro giuridico, integra la cessazione della materia del contendere e determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, asserendo di possedere da anni alcuni terreni siti in agro dei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini, aveva presentato un’istanza al Comune di Altamura volta ad ottenere la legittimazione del possesso dei terreni, ai sensi della legge n. 1766/1927 e della legge reg. Puglia n. 7/1998. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la ricorrente adiva il TAR Puglia per far accertare l’illegittimità dell’inadempimento e ottenere una pronuncia che condannasse l’Ente a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di protratta inerzia.
La Motivazione della Corte
La Regione Puglia, costituendosi in giudizio, ha depositato gli atti del procedimento, contestando radicalmente le tesi della ricorrente. L’Amministrazione ha chiarito che i terreni non sono nella disponibilità del Comune, ma fanno parte dei “Demani Liberi” altamurani, essendo gravati da uso civico. Pertanto, la definizione dell’istanza non poteva avvenire in via semplificata, ma richiedeva l’espletamento della verifica demaniale e dei complessi procedimenti previsti dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n. 332/1928 in materia di liquidazione degli usi civici.
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non ha replicato alle chiarificazioni della Regione e non ha formulato rilievi critici avverso la prospettazione dell’Ente. Tale comportamento ha fatto maturare la causa di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio. L’attività procedimentale svolta dall’Amministrazione, che ha posto termine al silenzio attraverso il deposito degli atti e la dimostrazione dell’esistenza di un iter alternativo, ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda ex art. 117 cod. proc. amm.
La decisione si fonda sul principio per cui, nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la costituzione dell’Amministrazione con il deposito di una memoria che chiarisca le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza e indichi i procedimenti da esperire integra un’attività satisfattiva dell’interesse del ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e della condotta processuale delle parti.
Nota della Redazione
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