Ottemperanza al giudicato amministrativo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 45 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata o inesatta esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari nei termini di legge e nomina, in caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essendo predisposto uno strumento di rapida eliminazione dell’inerzia. L’inerzia e il silenzio dell’amministrazione intimata, non costituitasi, integrano prova del fatto non specificamente contestato.
Il Fatto
La parte ricorrente chiede l’ottemperanza a una sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva accolto la domanda di accesso a documenti in possesso dell’ASP. La sentenza era stata notificata all’azienda sanitaria, che non aveva dato integrale esecuzione.
Il ricorso per ottemperanza è stato notificato via PEC e depositato nel maggio 2025. L’ASP, ritualmente intimata, non si è costituita. Con successiva memoria la ricorrente ha rappresentato un parziale adempimento intervenuto solo in data posteriore alla notifica e al deposito del ricorso, insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza ottemperanda era stata regolarmente notificata all’ASP e che questa, pur ritualmente intimata, è rimasta silente. Su tale presupposto il Tribunale ritiene provato l’assunto della ricorrente in ordine alla mancata esecuzione, richiamando il principio per cui il fatto non specificamente contestato si considera ammesso, in coerenza con CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703.
Verificata l’osservanza delle formalità procedurali e accertato che non è stato dato esatto adempimento al giudicato, il ricorso viene accolto. Il Tribunale ordina all’ASP di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale della stessa azienda sanitaria, con il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato. La scelta è motivata anche dall’esigenza di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero configurare ipotesi di danno erariale.
È invece disattesa la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il meccanismo surrogatorio che scatta alla scadenza del termine rende non necessaria la penalità di mora, perché lo strumento del commissario assicura una rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori distrattari, tenuto conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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