Distanziometro regionale inapplicabile alle sale di soli biliardi (TAR Sicilia n. 54 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti a istanza di parte diretti al rilascio di un titolo autorizzatorio in materia di giochi, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento imposta dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’annullamento del provvedimento di diniego: l’esclusione della sanatoria processuale, introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, opera anche quando il diniego sia espressione di discrezionalità amministrativa, dovendo l’Amministrazione valutare la riconducibilità dell’attività proposta alla nozione di sala da gioco. Il distanziometro regionale contro la ludopatia, di stretta interpretazione perché incide sull’art. 41 Cost., si applica ai soli locali adibiti prevalentemente all’attività di gioco con vincita in denaro praticata mediante gli apparecchi dei commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., non alle sale destinate a soli biliardi, riconducibili ai giochi di abilità senza distribuzione di premi in denaro.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto alla Questura il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., per l’esercizio di una sala pubblica per giochi leciti, con l’installazione di quattro tavoli da biliardo. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza con decreto motivato dalla violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili stabilite dalla legge regionale siciliana 21 ottobre 2020, n. 24, rilevando che i locali distavano 123 metri da una chiesa e 417 metri da una scuola primaria.
La società ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omesso preavviso di rigetto e la mancata ricezione dell’atto di avvio del procedimento del 6 maggio 2025, e l’errata applicazione della normativa regionale sul distanziometro, non estensibile a un’attività di gioco senza vincita in denaro. Ha proposto anche domanda risarcitoria, quantificando il danno emergente nei canoni di locazione e il lucro cessante nei mancati introiti. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto, sostenendo la natura vincolata del provvedimento e l’inclusione dei biliardi nell’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, che è di per sé idoneo a determinare l’annullamento. Il decreto impugnato menziona un atto del 6 maggio 2025 con cui la ricorrente sarebbe stata avvertita dell’avvio di un procedimento finalizzato al rigetto: la società nega di averlo ricevuto e l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova della notifica, né ha versato in atti copia della nota. La difesa erariale invoca l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ma la tesi non è condivisibile.
In via dirimente, la modifica introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020 ha espressamente escluso l’applicabilità del meccanismo di sanatoria processuale ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Inoltre, il diniego non ha natura vincolata: presuppone un’attività istruttoria e una valutazione complessa, non riducibile alla verifica meccanica delle distanze, dovendo l’Amministrazione interpretare il campo di applicazione della legge regionale e stabilire se l’attività rientrasse nella nozione di locale adibito prevalentemente al gioco con vincita in denaro. Per i provvedimenti discrezionali l’omissione del preavviso di rigetto costituisce un vizio insanabile. Anche a voler qualificare l’atto come vincolato, la violazione del contraddittorio resterebbe invalidante, perché la partecipazione del privato è determinante quando il suo apporto può contribuire all’esatta interpretazione delle norme.
È fondato anche il secondo motivo. L’Amministrazione ha applicato il distanziometro a una sala destinata a soli tavoli da biliardo, come confermato dall’istanza denegata. L’interpretazione contrasta con la lettera della norma: l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2020 circoscrive il perimetro ai locali in cui è prevalente l’attività di gioco con vincita in denaro, praticata mediante gli apparecchi dei commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. In materia di misure di contrasto alla ludopatia si verte in disposizioni di stretta interpretazione, perché eccezionali e incidenti sulla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
I quattro biliardi rientrano tra i giochi di abilità senza distribuzione di premi in denaro, disciplinati dall’art. 110, comma 7, lett. c-ter), del T.U.L.P.S., esentati da specifici regimi autorizzativi proprio perché privi dell’elemento aleatorio e della vincita in denaro. L’inclusione dei biliardi nell’elenco c.d. AMEE, istituito con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli n. 314538/RU del 5 luglio 2022, doveva costituire per l’Amministrazione un consistente indizio di erroneità della propria lettura. Né è stata allegata la presenza di apparecchiature diverse tali da fondare una prevalenza del gioco con vincita in denaro.
La domanda risarcitoria non è accoglibile. L’annullamento di un atto dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano un giudizio definitivo sulla spettanza del bene della vita, impedisce l’accoglimento della pretesa risarcitoria, persistendo in capo all’Amministrazione significativi spazi di discrezionalità in sede di riesercizio. Va rigettata anche la domanda di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., non avendo l’attività difensiva ecceduto i limiti della normale dialettica giudiziaria; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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