Revoca del contributo agricolo e variante sostanziale al progetto ammesso (TAR Sicilia n. 43 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, le attività realizzate e le spese rendicontate devono essere pienamente conformi al progetto preventivamente approvato dall’Amministrazione concedente. La transizione da un intervento di ristrutturazione edilizia su un fabbricato esistente alla costruzione ex novo su un’area catastale diversa costituisce una modifica sostanziale del progetto, non un mero spostamento, e integra la realizzazione di un’opera del tutto diversa da quella ammessa a finanziamento. La variante deve essere preventivamente richiesta e autorizzata: non è ammessa una sua valutazione ex post in punto di ammissibilità delle spese, né rileva che l’operazione nel suo insieme non risulti snaturata nella finalità. Le censure relative al provvedimento di revoca del contributo, fondate sull’inadempimento del beneficiario in fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato al bando 2020-2021 per l’ammissione ai finanziamenti del programma nazionale di sostegno del settore vino, ottenendo la concessione di un contributo per un progetto che prevedeva la ristrutturazione edilizia, con parziale demolizione e ricostruzione, di una cantina enologica insistente su una determinata particella catastale.

Dopo l’ammissione e l’erogazione di un’anticipazione, la società ha fruito della proroga da biennale a triennale prevista dalla normativa emergenziale Covid. Nel corso dei lavori, asserite indagini geologiche avrebbero rivelato l’inidoneità del terreno a sopportare il carico del manufatto ristrutturato, rendendo necessaria una modifica del progetto: la realizzazione di un nuovo edificio, con medesime volumetrie e funzioni, su particelle catastali adiacenti, distanti circa cento metri dal sito originario. La società ha chiesto una proroga, poi presentato istanza di variante e nuova proroga; entrambe rigettate. Impugnati i dinieghi con ricorso gerarchico, l’Assessorato lo ha respinto e l’Ispettorato ha revocato il contributo per mancata presentazione della domanda di saldo, richiedendo la restituzione dell’anticipo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Le censure inerenti il provvedimento di revoca dell’aiuto sono dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, perché la revoca si fonda sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione e attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Per tale parte la controversia spetta al giudice ordinario, avanti al quale il giudizio può essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. richiamato in motivazione.

Nel merito, il nodo è la qualificazione della modifica apportata al progetto originario. Il progetto ammesso prevedeva la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente; la ricorrente ha invece realizzato un manufatto di nuova costruzione su particelle diverse. La transizione da un intervento su edificio esistente a una costruzione ex novo su area differente costituisce, per il Tribunale, una trasformazione radicale che incide sulla natura stessa dell’opera finanziata.

Il Collegio richiama il principio per cui non si possono giustificare esborsi pubblici che non traggano giustificazione nel titolo amministrativo di ammissione al finanziamento, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5253 del 2022. Ne deriva che le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate.

Non convincono le tesi della ricorrente su un’autorizzazione ex post o sul riferimento alla operazione nel suo insieme. Esse non possono legittimare una modifica così sostanziale da integrare un’opera del tutto diversa da quella approvata, perché ciò impedirebbe il controllo dell’Amministrazione e vanificherebbe la funzione dell’istruttoria iniziale. Lo conferma l’art. 7 dell’allegato A al bando, secondo cui le varianti non devono stravolgere l’impianto originario del progetto.

L’infondatezza delle doglianze sulla difformità del nuovo progetto consente di assorbire le censure sulla tempistica delle proroghe. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più ragioni autonome, è sufficiente la fondatezza di una sola perché l’atto resti legittimo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2123 del 2015). Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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