Ricorso cumulativo inammissibile senza identità di causa petendi e petitum (TAR Lombardia n. 4029 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regola generale impone che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento, con motivi strettamente correlati a esso. Il ricorso cumulativo è ammissibile solo in presenza di una connessione procedimentale o funzionale tra gli atti impugnati, da accertarsi in modo rigoroso. Non è sufficiente la sola connessione soggettiva tra le parti, né la comune riferibilità delle pretese a un medesimo rapporto di lavoro. Occorre l’identità di causa petendi e di petitum, con censure idonee a inficiare segmenti procedimentali comuni. Il difetto di tali condizioni rende il ricorso inammissibile, trattandosi di condizione di decidibilità nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, funzionario con qualifica apicale presso l’ARERA, ha impugnato la deliberazione con cui l’Autorità l’ha assegnata in posizione di staff presso una Direzione. Con lo stesso ricorso ha chiesto l’accertamento del diritto alla gratifica di funzione per il periodo di esercizio, di fatto e poi formale, del ruolo di Responsabile della Protezione Dati, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
L’ARERA si è costituita deducendo l’infondatezza del gravame. All’udienza pubblica il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una possibile ragione di inammissibilità per cumulo di domande con oggetti differenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamando in particolare Cons. Stato, sez. V, n. 8181 del 5 settembre 2023. Nel processo impugnatorio il ricorso deve di regola riguardare un solo provvedimento, con motivi a esso correlati, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, da verificare con rigore per evitare confusione di controversie e abusi dello strumento processuale.
Il Tribunale richiama poi Cons. Stato, sez. III, n. 4569 del 2019 e n. 492 del 2019, secondo cui non basta la connessione soggettiva tra le parti: servono elementi oggettivi, quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese a un medesimo rapporto o a un’unica sequenza procedimentale. Il ricorso cumulativo è ammissibile solo se le censure colpiscono, nella stessa misura, i diversi atti e non residuino margini di differenza nell’apprezzamento della legittimità.
Il Collegio cita ancora Cons. Stato, sez. V, n. 526 del 2020, n. 7045 del 2021, n. 2543 del 2016 e n. 4096 del 2019, nonché l’Adunanza plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, che ha fissato i rigidi confini del cumulo, collegando l’inammissibilità all’art. 35, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. amm. Tali criteri valgono anche nei giudizi di giurisdizione esclusiva, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 6446 del 2025 e n. 1934 del 2024.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che l’impugnativa propone domande eterogenee: di annullamento, di accertamento e di condanna a un facere e a un dare specifici. Da un lato il diritto alla gratifica di funzione; dall’altro il diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Manca l’identità di causa petendi e di petitum e non è ravvisabile alcuna connessione oggettiva: la sola riferibilità al medesimo rapporto di lavoro non è sufficiente.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. L’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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