Ottemperanza al giudicato sul visto di ingresso per lavoro subordinato (TAR Lazio n. 2045 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza del giudicato amministrativo, l’Amministrazione che abbia ricevuto la notifica della sentenza di annullamento del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato e’ tenuta ad attivare e concludere il procedimento di riesame entro un termine congruo. L’inerzia protratta integra inottemperanza. Il giudice adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. ordina pertanto la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, nel rispetto del potere discrezionale lasciato libero dal giudicato, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La cessazione della materia del contendere, limitata alla sola domanda di pagamento di somma gia’ corrisposta, e’ dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 12733/2025, pubblicata il 26 giugno 2025 e passata in giudicato il 25 settembre 2025. Con quella pronuncia era stato annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente ha chiesto di ordinare al Consolato Generale d’Italia a Casablanca di re-istruire la domanda e rilasciare il visto, e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di corrispondere l’importo dovuto in forza di atto di precetto notificato il 27.10.2025, pari a euro 2.103,47, con nomina di un commissario ad acta in caso di occorrenza. L’Amministrazione si e’ costituita con atto di mero stile. Nelle more il Ministero ha liquidato la somma e il ricorrente ha dichiarato di non avere piu’ interesse alla condanna al pagamento delle spese della precedente sentenza, insistendo sull’ottemperanza relativa al riesame dell’istanza di visto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sentenza era stata notificata all’Ambasciata gia’ il 26 giugno 2025. Nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione non ha attivato il procedimento di riesame della richiesta di visto. L’inerzia, secondo il Tribunale, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza.
Il giudice ha quindi ordinato all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento di riesame mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Il Collegio ha precisato che l’Amministrazione agisce nell’esercizio del proprio potere e degli spazi di discrezionalita’ lasciati liberi dal giudicato: l’ordine di ottemperanza non sostituisce la valutazione amministrativa, ma ne impone il compimento.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Capo dell’Ufficio “Unita’ per i Visti” presso la Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con facolta’ di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario provvedera’, a seguito di istanza della parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di 30 giorni, a dare integrale esecuzione alla sentenza.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2.103,47, il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere: il Ministero aveva nelle more liquidato l’importo. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere in parte qua, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalita’ della parte interessata ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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