Inottemperanza all’ordine di demolizione e vizi propri dell’atto sopravvenuto (TAR Lombardia n. 839 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione, una volta divenuta inoppugnabile per decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione, si consolida definitivamente, con la conseguenza che i vizi che la affliggono non possono essere fatti valere in via derivata avverso il successivo provvedimento sanzionatorio dell’inottemperanza. La comunicazione di parziale inottemperanza, quale atto consequenziale, è illegittima solo in presenza di vizi propri, autonomamente dedotti, e non già di censure che, attingendo i presupposti sostanziali e il contenuto dispositivo dell’atto originario, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte nei termini di decadenza. La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione preclude altresì la possibilità di contestare la scelta del tipo di sanzione edilizia.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione notificata nel 2019 e la successiva comunicazione di parziale inottemperanza del 2026, presentando istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Il ricorso, notificato nel 2026, risultava proposto a distanza di anni dalla notifica dell’originario provvedimento demolitorio. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere alla domanda incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la palese irricevibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 2019, in quanto il ricorso era stato notificato ben oltre il decorso del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. L’inoppugnabilità sopravvenuta ha determinato il definitivo consolidamento dell’atto.
I tre motivi di ricorso — incentrati sull’errata determinazione dello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001, sulla violazione del legittimo affidamento e sul difetto di motivazione rafforzata, nonché sull’omessa valutazione della sanzione pecuniaria alternativa ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 — sono stati ritenuti dal Tribunale attinenti, nella loro sostanza, alla legittimità dell’ordinanza di demolizione originaria, e non a vizi propri della comunicazione di parziale inottemperanza. La contestazione dei presupposti istruttori, dell’interesse pubblico alla demolizione o della tipologia di sanzione prescelta avrebbe dovuto essere proposta nei termini di decadenza avverso l’atto che ha esercitato il potere.
Per effetto della consolidazione dell’atto non impugnato, tali censure non possono essere utilmente reiterate in via derivata avverso la comunicazione del 2026, in difetto di vizi propri di quest’ultima autonomamente dedotti. La natura consequenziale dell’atto sopravvenuto preclude, pertanto, l’accoglimento dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase incidentale.
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Nota della Redazione
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