Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta proroga della concessione demaniale (TAR Campania n. 1459 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento di proroga della concessione demaniale marittima, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero, in quanto l’atto di proroga sterilizza gli effetti del provvedimento impugnato e soddisfa la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dall’accertamento della legittimità del provvedimento originario, essendo fondata esclusivamente sul venir meno dell’interesse alla decisione per effetto delle sopravvenienze documentate.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’ubicazione di una struttura ad uso bar/ristorante sull’arenile del Comune di Maiori, impugnava l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale le aveva ingiunto lo sgombero dell’area per intervenuta scadenza del titolo concessorio, senza che fosse stata disposta la proroga tecnica.

Con quattro motivi di censura, la società deduceva la violazione del giusto procedimento, l’illegittima applicazione dell’art. 54 cod. nav. in materia di occupazione abusiva, il difetto di istruttoria e l’omessa valutazione delle ragioni di urgenza. Nel corso del giudizio, il Tribunale, dopo aver accolto la domanda cautelare, disponeva incombenti istruttori per verificare lo stato della procedura di gara e le ragioni dell’esclusione della ricorrente dalla gestione transitoria dei beni pubblici.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania, esaminata la documentazione depositata dall’amministrazione comunale, rilevava che il Comune aveva nel frattempo concesso la proroga della concessione n. 16/2008 rilasciata alla società ricorrente, con determina dell’Area Lavori Pubblici e gestione territorio. A questa sopravvenienza si aggiungeva la successiva stipulazione di un atto unilaterale d’obbligo, adottato ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 81/2026 e confermato nel corso della camera di consiglio.

Il Collegio ha ritenuto che tali sopravvenienze avessero sterilizzato gli effetti dell’ordinanza di sgombero impugnata, venendo meno la lesione attuale e concreta della situazione giuridica della ricorrente. La proroga del titolo concessorio, infatti, ha inciso direttamente sul presupposto fattuale del provvedimento gravato, eliminando l’abusività dell’occupazione che ne costituiva il fondamento.

La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, rilevando che la pretesa sostanziale azionata in giudizio — la conservazione del titolo e la legittima prosecuzione dell’attività — risultava satisfatta dalle determinazioni sopravvenute dell’amministrazione. La decisione si fonda sul principio consolidato per cui la cessazione della materia del contendere consegue a qualsiasi evento, successivo alla proposizione del ricorso, che elimini la res controversa e faccia venire meno l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura sopravvenuta della definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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