Esecuzione del giudicato sul bonus “carta elettronica” del docente (TAR Campania n. 1713 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima che l’amministrazione possa essere dichiarata inadempiente. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine e, in caso di ulteriore ritardo, nomina un commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, con tetto massimo del 10% del medesimo importo, secondo i criteri della non manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto del docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per cinque annualità, con condanna del Ministero all’attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di € 2.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 18 giugno 2025, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. La sentenza è passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso infruttuosamente.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. L’adempimento dovrà essere documentato esclusivamente mediante conformità alle disposizioni sul p.a.t..
Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale la calcola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo l’indicazione dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi sovranazionali di chiarezza e prevedibilità della regola sanzionatoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta del 50%, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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