Ottemperanza a sentenza con nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1876 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il patrocinio a spese dello Stato, definitivamente riconosciuto, comporta che l’ente soccombente versi le somme in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l’esecuzione di una sentenza emessa dal Giudice di Pace, che aveva condannato il Comune resistente al pagamento in suo favore della somma di € 1.203,74 oltre interessi. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Comune ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

Nonostante la notifica dell’atto di precetto e della sua rinnovazione, l’ente non ha sanato la propria posizione debitoria. Il Comune non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinata l’ottemperanza e che, per il caso di ulteriore inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato come attestato dalla documentazione versata in atti, rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il TAR verifica poi la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito del ricorso, il disposto dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione della sentenza all’ente intimato, così come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale rileva il rituale esercizio dell’azione e l’affermato perdurante inadempimento del Comune. Sussiste pertanto in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Collegio ordina al Comune di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. alla nomina sin d’ora di un commissario ad acta, con facoltà di delega, che darà corso all’adempimento entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il Collegio riserva la liquidazione del compenso, a carico dell’ente inottemperante, con segnalazione del conseguente danno all’erario; la parcella va presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Il Tribunale conferma in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, condanna l’ente soccombente al versamento delle somme in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, liquidando le spese di lite in € 276,00. Dispone infine gli adempimenti per il recupero del contributo unificato in caso di prenotazione a debito, dopo il passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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