Comunicazione antimafia interdittiva: la condanna del consigliere ex art. 67, comma 8, cod. antimafia legittima l’adozione del provvedimento vincolato (TAR Lombardia n. 658 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione interdittiva antimafia, adottata ai sensi dell’art. 88, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, rientra nel novero dei provvedimenti di natura vincolata. L’accertamento della sussistenza di una causa ostativa di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, derivante dalla sentenza di condanna per reati ostativi pronunciata nei confronti del consigliere della società, impone all’Autorità emanante l’adozione del provvedimento interdittivo. Ne consegue che, al cospetto di una causa ostativa effettivamente sussistente, le censure sollevate avverso l’atto non possono trovare accoglimento in sede cautelare. La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento interdittivo non è altresì assistita dal necessario periculum in mora, atteso che i danni di natura meramente economica, rappresentati in via ipotetica, non integrano i presupposti dell’irreparabilità richiesta per la tutela cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia la comunicazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto nei propri confronti, chiedendone la previa sospensione dell’efficacia. Il provvedimento prefettizio traeva fondamento dall’accertata sussistenza di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti del consigliere della società per reati ostativi antimafia, integrativi della causa ostativa di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011. La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo censure la cui natura non è specificata nel testo, e rappresentava l’insorgenza di danni conseguenti all’adozione dell’atto interdittivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica della comunicazione interdittiva antimafia, annoverandola, sulla base di un consolidato orientamento, tra i provvedimenti a carattere vincolato. Tale qualificazione assume rilievo decisivo ai fini del sindacato giurisdizionale, atteso che l’ampiezza del controllo del giudice amministrativo è calibrata in ragione della sussistenza o meno di margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che le censure formulate dalla società ricorrente implicassero approfondimenti non compatibili con la fase cautelare, connotata da un esame sommario. Tuttavia, pur nella prospettiva propria del giudizio incidentale, il Tribunale ha rilevato che l’Autorità emanante aveva fatto corretta applicazione dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, muovendo dall’accertamento della causa ostativa ivi prevista. La presenza della condanna del consigliere della società per reati ostativi antimafia costituiva, infatti, presupposto sufficiente per l’adozione del provvedimento interdittivo.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare. I danni prospettati dalla ricorrente, di natura economica e comunque indicati in via ipotetica, non sono stati ritenuti idonei a integrare il requisito dell’irreparabilità che connota il danno grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensato le spese della fase per giusti motivi e fissato l’udienza pubblica di merito al 23 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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