Ottemperanza al giudicato civile e astreinte ex art. 114 c.p.a. (TAR Campania n. 5361 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato civile e, ove residui una parte di credito non soddisfatta, ordina all’amministrazione il pagamento di quanto ancora dovuto, detratto quanto già versato al medesimo titolo. La circostanza che l’amministrazione abbia corrisposto un acconto in epoca anteriore alla sentenza azionata non è idonea a dimostrare l’estinzione del credito, quando manchi la prova dell’imputazione di quell’importo allo specifico titolo dedotto e il versamento non possa coprire l’intero periodo considerato dal giudicato. In caso di ulteriore violazione del giudicato, il giudice applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sul capitale dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e con il limite massimo del 10% dell’importo dovuto in linea capitale.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno assoggettato a procedura espropriativa per la realizzazione di un impianto, hanno ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli la condanna dell’amministrazione al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti di una somma a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite. Formatosi il giudicato, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione integrale del titolo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e sostenendo la piena soddisfazione dei crediti per effetto delle somme già percepite o depositate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare, risultando in atti la prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, notifica necessaria con riferimento alla domanda di ottemperanza per la parte relativa alle spese di lite.

Nel merito, il TAR ricostruisce la vicenda espropriativa e rileva che l’importo di euro 11.837,36 liquidato in sede amministrativa a titolo di occupazione legittima copre un periodo inferiore rispetto a quello accertato dal giudice civile. La maggiore somma ivi determinata è solo in parte coperta dal deposito già costituito, con la conseguenza che la pretesa attorea risulta fondata.

Non convince l’argomentazione dell’amministrazione secondo cui i ricorrenti avrebbero già percepito l’intero credito mediante l’acconto versato nel 2001. Manca infatti la prova dell’imputazione di quell’importo allo specifico titolo dell’occupazione legittima, e l’accordo risale a epoca antecedente rispetto alla scadenza del periodo considerato dalla sentenza azionata. Il Collegio ordina pertanto il versamento presso la CDP della somma liquidata, maggiorata degli interessi, detratto quanto già versato al medesimo titolo.

Quanto alle spese, il TAR accoglie la domanda anche per la parte relativa alle spese di lite non corrisposte. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, precisa che nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non lo sono quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Collegio accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva per l’ulteriore violazione del giudicato, applicando l’astreinte secondo i criteri indicati: decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione, dies ad quem coincidente con l’adempimento anche tardivo, e tetto del 10% del capitale, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e la Adunanza Plenaria n. 7/2019. Respinge invece la domanda di risarcimento del danno da ritardo, non essendo stata fornita prova del maggior danno e risultando già riconosciuti gli interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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