Ottemperanza al giudicato e astreinte per la carta del docente non erogata (TAR Campania n. 5189 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato che impone il pagamento di una somma mediante buono elettronico, ordina l’esecuzione assegnando un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Su richiesta di parte, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è fissata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, poiché tale misura non è manifestamente iniqua. Nei giudizi di pagamento l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’effettivo adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 8248/2024 del 2 dicembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.500 mediante buono elettronico (la cd. carta del docente), oltre alle spese di giudizio.

La ricorrente deduce che la sentenza è passata in giudicato e che l’amministrazione è rimasta inerte. Chiede quindi l’ordine di esecuzione con fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha addotto alcun elemento ostativo all’accoglimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, non risultando contestata né l’esistenza del giudicato né la sua mancata esecuzione.

Il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

Il commissario, decorso inutilmente il primo termine, deve porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. L’ordine di esecuzione investe anche la pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento.

Sulla domanda di astreinte, il Collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi di pagamento la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il Tribunale ritiene che la misura degli interessi legali sull’importo dovuto non sia manifestamente iniqua e condanna l’amministrazione al pagamento di una somma pari a tali interessi, a decorrere dalla comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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