Carta docente e ottemperanza: commissario ad acta e penalità di mora (TAR Calabria n. 1194 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione all’ordine di accredito della Carta docente impartito con sentenza passata in giudicato, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessando all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme.

Il Fatto

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1670/2023 passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente la Carta docente, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Nonostante la richiesta di accredito, l’amministrazione restava inerte. La ricorrente proponeva quindi l’actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’integrale ottemperanza della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il Ministero si costituiva in giudizio senza ottenere accoglimento delle proprie difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. La notifica era stata effettuata il 14.11.2023 all’indirizzo di posta certificata della Direzione generale, completa di codice fiscale e delle annualità riconosciute. A fronte del perdurante inadempimento, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento.

Il Ministero deve pertanto eseguire la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul punto delle spese commissariali, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. I compensi restano quindi a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto il Tribunale richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 24.04.2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 09.05.2025.

Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non sussistono iniquità o altre cause ostative. La somma è determinata in euro 100,00 per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Resta fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato anche in presenza dell’organo commissariale, fino a che questi non abbia provveduto, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 25.05.2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, oltre accessori, con distrazione. Il ricorso è dunque accolto con condanna dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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