Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e diniego delle astreintes (TAR Puglia n. 1234 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., assicura l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando estranea ogni altra domanda a esso correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. e per i suoi funzionari. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il legislatore ne auspica un uso prudente, anche perché nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro, e può essere negata quando la sua fissazione risulti manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a..

Il Fatto

Con la sentenza n. 2599/2022 il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno biologico permanente in favore della ricorrente, liquidato in € 50.753,00 all’attualità oltre accessori, e alla refusione delle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero, munita di formula esecutiva, il 28 febbraio 2024.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione della penalità di mora e la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza provvedere all’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ribadisce che l’ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato, restando fuori dal suo perimetro la cognizione di ogni altra domanda correlata. Sottolinea, inoltre, che l’azione è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, per la diversità ontologica dei due rimedi, e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale è un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione destinataria.

Sul piano del rito, il Tribunale verifica la regolarità della notificazione e l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nonché dei presupposti dell’art. 114, comma 2, c.p.a., risultando la sentenza munita di certificazione di cosa giudicata. Richiama poi l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva verso la P.A. debitrice di somme non può iniziarsi prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Accertato il perdurante inadempimento, il Collegio accoglie in parte il ricorso e ordina al Ministero di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, al pagamento delle somme portate dal giudicato. Respinge invece la richiesta delle spese e competenze dell’atto di precetto, in quanto estranee al giudizio di ottemperanza e riferibili a una procedura alternativa.

Quanto alle astreintes, il Tribunale esclude la fissazione della penalità di mora: le espressioni legislative, pur generiche, lasciano intendere che il legislatore auspichi un uso prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. La domanda appare nella specie manifestamente iniqua, richiamandosi sul punto il precedente T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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