La revoca del porto d’armi per carenza di buona condotta (TAR Toscana n. 1276 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la valutazione della buona condotta e della capacità di non abusare delle armi è rimessa all’amministrazione ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilevanza anche fatti isolati, purché significativi e valutati nella loro oggettività. L’amministrazione può valorizzare fatti di reato diversi da quelli in materia di armi, nonché vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, da cui desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse. Il giudizio di buona condotta è distinto e più ampio rispetto a quello di pericolosità: riguarda condotte anche non penalmente rilevanti, risalenti o non connotate da violenza, che rendono il privato non meritevole della licenza di pubblica sicurezza. La licenza di portare armi non costituisce un diritto assoluto del cittadino.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di revoca del porto di armi per uso caccia. A fondamento della revoca l’amministrazione ha contestato una personalità incompatibile con la detenzione delle armi, richiamando una sentenza di condanna a un anno e undici mesi di reclusione per il delitto di peculato ex art. 314 c.p., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno in qualità di legale rappresentante di strutture alberghiere.
Il ricorrente ha dedotto un’unica censura: la misura sarebbe sproporzionata perché basata su un episodio isolato e su una condotta non idonea a dimostrare la pericolosità attuale. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931, che attribuisce all’autorità amministrativa non solo la valutazione della buona condotta del richiedente, ma anche della sua capacità di non abusare dell’uso delle armi. La revoca può quindi fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale assumono rilievo anche fatti isolati, purché significativi, e vicende personali che non integrino reato. Sul punto la sentenza richiama Cons. Stato Sez. III n. 6812 del 30.11.2018.
Gli artt. 11, 39 e 43 TULPS condizionano rilascio e mantenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi alla insussistenza di requisiti ostativi ovvero alla presenza di buona condotta e assoluta affidabilità. La licenza di porto d’armi, osserva il Collegio richiamando Cons. Stato Sez. III n. 922/2016, non è un diritto assoluto: postula garanzie sicure di comportamento e un giudizio di meritevolezza del soggetto.
Da qui la distinzione centrale: il giudizio di affidabilità si incentra sulla pericolosità dell’interessato; il giudizio di buona condotta è diverso e più ampio, comprendendo situazioni anche non penalmente rilevanti, risalenti o prive di connotati di violenza, che rivelino una condotta contraria ai canoni del vivere civile.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene le condotte contestate idonee a integrare la sopravvenuta carenza del requisito della buona condotta, pur estranee all’uso delle armi. Rileva che il reato è protratto nel tempo, con contestazione della continuazione e dell’aggravante della recidiva generica, e commesso da chi rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, privando un ente locale dell’imposta di soggiorno. Infine, il giudizio di inaffidabilità non viene meno per l’avvenuto risarcimento, ascrivibile non a un moto spontaneo ma all’esecuzione di un ordine della Procura per ottenere il consenso al patteggiamento.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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