Ordine di demolizione legittimo se riferito alle difformità dal titolo in sanatoria (TAR Toscana n. 1268 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di rimessione in pristino è adeguatamente motivata quando individua le difformità edilizie rispetto alla concessione in sanatoria e riferisce l’ordine di demolizione alle sole opere abusive realizzate in epoca successiva. Non sussiste difetto di istruttoria se l’Amministrazione fonda il provvedimento su un sopralluogo diretto e sul raffronto con i titoli edilizi esistenti. L’ordine di demolizione non richiede l’attesa della formale definizione del procedimento di condono, quando il titolo in sanatoria risulti già rilasciato e lo stato legittimo del bene sia ricostruibile dagli atti. Le difformità che determinano accorpamento, cambio di destinazione d’uso e aumento di volumetria integrano variazioni essenziali rispetto al titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile destinato a civile abitazione nel Comune di Monte Argentario, ha presentato istanza ai sensi della L.R.T. n. 53/2004 per la sanatoria di un locale tecnico realizzato senza titoli. A seguito di sopralluogo, il Comune ha rilevato che quel locale era stato ampliato e accorpato all’abitazione, con spostamento della porta di accesso alla terrazza e incremento di volumetria.

Il Comune ha quindi adottato un’ordinanza di rimessione in pristino, ingiungendo la rimozione delle opere abusive e avvertendo che, in caso di inottemperanza, le opere e l’area di sedime sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio comunale. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente le due censure: la prima lamenta la carenza di motivazione dell’ordinanza, che non chiarirebbe l’esito della domanda di condono del 2004 e non distinguerebbe tra opere sanate e opere successive; la seconda richiama la violazione dei principi di lealtà, coerenza ed economicità dell’azione amministrativa, per non aver il Comune concluso il procedimento di condono prima di ordinare la demolizione.

Il TAR respinge entrambe. Il provvedimento impugnato, osserva il collegio, richiama espressamente la concessione edilizia in sanatoria e indica puntualmente le difformità rilevate nel sopralluogo rispetto allo stato legittimato da quel titolo. La lettura del provvedimento esclude dunque l’incertezza denunciata sull’esito del condono e sull’individuazione delle opere abusive successive.

Quanto all’istruttoria, la Corte rileva che l’ordinanza si fonda sulle risultanze di uno specifico sopralluogo, che ha consentito all’Amministrazione di verificare direttamente lo stato dei luoghi, e sul raffronto con i titoli edilizi esistenti. Da questi soltanto si ricava lo stato legittimo del bene, nel suo complesso e nei singoli interventi.

Il collegio esclude infine che l’Amministrazione abbia ordinato un’eliminazione indiscriminata di tutte le opere. L’ordinanza ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi e l’eliminazione delle sole difformità rispetto ai titoli rilasciati, tra cui figura la concessione in sanatoria. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto; nulla è dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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