Ottemperanza al giudicato sui benefici legge n. 107 del 2015 (TAR Marche n. 703 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo esecutivo formato davanti al giudice del lavoro. Il semplice decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza adempimento integra l’inottemperanza. La costituzione formale in giudizio, priva di allegazioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esime l’Amministrazione dall’esecuzione. Il ricorso di ottemperanza è quindi fondato e va dichiarato l’obbligo di esecuzione, con assegnazione di un termine e nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare ai ricorrenti le somme riconosciute per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, in relazione agli anni scolastici per i quali il diritto era stato accertato, oltre al pagamento di parte delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, regolarmente notificata, è passata in giudicato come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica senza che l’Amministrazione provvedesse, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del giudizio sia effettivamente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il decorso del termine, il ricorso è dichiarato procedibile.
Nel merito, il Tribunale rileva la fondatezza della domanda, poiché il titolo indicato non è stato eseguito. L’accertamento dell’inottemperanza discende dal decorso del termine di legge e dall’assenza di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Su quest’ultimo punto il Collegio è netto: la costituzione solo formale dell’Amministrazione, non accompagnata da alcuna difesa nel merito, non introduce elementi idonei a contestare il diritto dei ricorrenti. L’inerzia non contestata vale quindi come inadempimento.
Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Tribunale assegna trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per l’adempimento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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