Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 494 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente senza opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’ottemperanza. Per il caso di inutile decorso di quel termine è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di una docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici considerati. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con sola memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammesso perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza, è decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Quel termine segna il momento a partire dal quale linerzia dell’Amministrazione diventa azionabile dinanzi al giudice amministrativo.
Sul merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il Collegio valorizza un dato processuale decisivo: l’Amministrazione, pur costituendosi, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La difesa si è limitata a una memoria formale, senza contestare né l’esistenza del credito né la sua esigibilità.
In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, e assegna un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso di quel termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese le variazioni di bilancio.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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