L’ottemperanza per la Carta Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 65 del 22.01.2026)
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Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è lo strumento esperibile dal creditore per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto alla Carta Elettronica del docente, allorché l’Amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. In tale evenienza, il giudice amministrativo accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, con la nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato in un dirigente dell’Ufficio competente. La riduzione dei compensi professionali, in considerazione della serialità del contenzioso, non incide sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e successivi, condannando il Ministero all’erogazione della somma. A seguito della notificazione della sentenza, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero, l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione ha pertanto legittimato l’accoglimento della domanda volta a ottenere l’esecuzione della sentenza.
Il Collegio ha disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di giorni 120 dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi giorni 90 dalla richiesta della parte interessata.
In relazione alle spese di lite, pur ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente, il TAR ha ritenuto equo ridurre i compensi, considerata la natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, liquidandoli in complessivi euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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