L’ottemperanza per la carta docente non è ostacolata dalla natura telematica dei documenti (TAR Lombardia n. 2219 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato prodotti in formato nativo digitale, in quanto estratti dal fascicolo telematico, non necessitano di asseverazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro deve essere dichiarata, con assegnazione di un termine per provvedere e nomina di un commissario ad acta. La condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dei vincoli di bilancio e dell’esiguità del debito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “carta elettronica” per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. La sentenza, notificata al Ministero, non era stata tuttavia eseguita. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente superato ogni questione circa la prova del titolo esecutivo, affermando che la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, prodotti come documenti nativi digitali estratti dal fascicolo telematico, non richiedono asseverazione. Il Collegio ha quindi accertato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito elementi sull’andamento della procedura, così che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni per il pagamento integrale. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ricordando che l’astreinte va esclusa se manifestamente iniqua o in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
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Nota della Redazione
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