Accesso civico e sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Basilicata n. 150/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, la dichiarazione del difensore della parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo. La pronuncia di improcedibilità non richiede l’accertamento nel merito della fondatezza della pretesa, ma presuppone esclusivamente la verifica della persistenza dell’interesse processuale al momento della decisione. Quanto alle spese, alcuna statuizione può essere adottata nei confronti della parte non costituita, mentre la compensazione integrale si giustifica in ragione della definizione in rito del giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso civico presentata dal contribuente il 08.09.2025 alla Regione Basilicata, avente ad oggetto la relazione geologica e tutti gli allegati tecnici (sondaggi, indagini geofisiche, analisi geotecniche, cartografie) relativi a un permesso di costruire e a una SCIA. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/1990.
Nel giudizio si è costituita la società controinteressata, mentre l’amministrazione regionale non si è costituita. All’odierna camera di consiglio, il procuratore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nel dichiarare improcedibile il ricorso, ha fatto applicazione del principio dispositivo, in base al quale l’iniziativa processuale appartiene alle parti e il giudice non può spingersi oltre le domande e le richieste formulate. La dichiarazione resa dal difensore della ricorrente, volta a far constatare la cessazione dell’interesse alla definizione della controversia, priva il Collegio della possibilità di decidere nel merito.
La sopravvenuta carenza di interesse integra una causa di improcedibilità del ricorso, che prescinde dall’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. L’interesse processuale deve infatti sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; quando viene meno per fatti successivi, il giudice non può esimersi dal dichiarare l’improcedibilità.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha osservato che nei confronti dell’amministrazione non costituita non vi erano i presupposti per una statuizione di condanna, mentre nei confronti della controinteressata sussistevano giusti motivi, anche in ragione della definizione in rito del giudizio, per disporne la compensazione integrale.
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Nota della Redazione
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