Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente: inadempimento e commissario ad acta (TAR Lazio n. 3239 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato, l’Amministrazione che non fornisce alcun chiarimento né indicazione sulla corretta esecuzione della sentenza non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento, che grava sul debitore. Il diritto riconosciuto dal giudicato non è sindacabile nel merito in sede esecutiva, salvo che il titolo sia nullo o il suo contenuto non sia determinato o determinabile. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, si rivolge al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500,00 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio.

Il Tribunale aveva disapplicato la legge n. 107/2015 e il DPCM 23.09.2015 in combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condannando il Ministero a costituire la carta con l’accredito delle somme corrispondenti. La sentenza è passata in giudicato. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza chiarimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione sulla corretta esecuzione della sentenza. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Il Tribunale applica i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001): spetta al debitore-destinatario del comando dimostrare l’avvenuto adempimento. Nel giudizio di ottemperanza, il presupposto del diritto accertato non è riesaminabile nel merito.

Da ciò deriva l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di decorso infruttuoso, viene nominato fin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025), con rimborso per legge del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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