Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 551 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nomina il commissario ad acta e applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata entro il limite del 10% dell’importo dovuto. La misura compulsoria non può tradursi in fonte di sproporzionata locupletazione del privato.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il titolo accerta il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, legge n. 107/2015, e condanna il Ministero all’erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500,00, oltre spese.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione non ha adempiuto. Il ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al caso deciso. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti processuali, tra cui i termini degli artt. 114 e 87 cod. proc. amm..
Il Tribunale accerta il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni. Rileva altresì che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento.
Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, incaricato, in caso di perdurante inerzia, di porre in essere gli atti esecutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Quanto alla domanda di condanna patrimoniale ulteriore, la Corte applica l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificando l’astreinte negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che esigono una somministrazione funzionale a stimolare l’amministrazione senza spostare l’interesse del ricorrente verso la sovra-compensazione economica.
Il Collegio osserva infine che la mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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