Il termine per la VIA decorre anche in pendenza del concerto ministeriale (TAR Puglia n. 597 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per l’adozione del provvedimento di VIA, decorre dalla predisposizione dello schema di provvedimento a opera della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e non è sospeso dalla pendenza del sub-procedimento di concerto con il Ministero della Cultura. Tale fase, infatti, deve articolarsi e concludersi all’interno del medesimo termine. Per gli impianti localizzati in aree idonee, l’art. 11-quater, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024 esclude la necessità del concerto, configurando il parere del Ministero della Cultura come obbligatorio ma non vincolante. Il mancato riscontro determina l’obbligo dell’autorità procedente di provvedere comunque. Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è esperibile ove perduri l’inerzia, senza che rilevi il contenuto discrezionale dell’atto richiesto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 27 dicembre 2022, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto agrifotovoltaico, con le relative opere di connessione alla rete, insistente nel territorio di alcuni comuni pugliesi. Esaurita la fase di consultazione pubblica nel giugno 2024, l’amministrazione non aveva dato seguito al procedimento. La società proponeva quindi ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., lamentando l’inerzia del MASE, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, premessa la natura del ricorso contra silentium quale rimedio volto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere, ne ha verificato la fondatezza. Ha individuato il fondamento normativo dell’obbligo provvedimentale nell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce termini perentori per la conclusione del procedimento di VIA relativamente ai progetti inclusi nel PNRR e nel PNIEC.
Ha quindi applicato la disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che impone l’adozione dello schema di provvedimento entro centotrenta giorni e l’adozione del provvedimento finale nei successivi trenta giorni. Pur considerando che la Commissione aveva adottato lo schema il 12 febbraio 2026 e che il MASE lo aveva trasmesso al Ministero della Cultura per il concerto, il Tribunale ha rilevato che il procedimento non risultava ancora concluso al momento della decisione. Il termine finale, pertanto, era decorso.
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di improcedibilità, osservando che l’avvio del sub-procedimento dinanzi al Ministero della Cultura non sospende il termine normativo. Ha inoltre chiarito che, trattandosi di impianto localizzato in area idonea ex lege, trova applicazione l’art. 11-quater, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, il quale configura il parere del Ministero della Cultura come obbligatorio ma non vincolante, con l’obbligo dell’autorità procedente di provvedere comunque in caso di mancata acquisizione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, ordinando al MASE di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha infine condannato il Ministero della Cultura alla rifusione delle spese di lite per non aver adottato il parere di competenza nei termini, compensandole nei confronti delle altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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