Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus Carta del Docente (TAR Sicilia n. 2354 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, articolazione territoriale di Trapani, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, con la quale gli era stato riconosciuto il pagamento di € 2.000 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria competente. L’amministrazione, ritualmente evocata, si è costituita senza svolgere difese di merito e non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso, notificato e depositato il 15 settembre 2025, è stato deciso all’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il ricorso avverso le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. La verifica si concentra sulla definitività del titolo e sul rispetto degli adempimenti che ne condizionano la proponibilità.
La pretesa trova fondamento in una sentenza definitiva del giudice del lavoro, il cui passaggio in giudicato risulta attestato dalla cancelleria in data 20 dicembre 2024. Il dato è dirimente: esso conferma che il titolo azionato è divenuto incontrovertibile e che, dunque, sussiste il presupposto oggettivo del rimedio ottemperanziale.
Il Tribunale esamina poi il requisito del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che l’amministrazione deve rispettare prima di poter essere destinataria dell’ordine di esecuzione. Il termine risulta rispettato, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 4 giugno 2024.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato nel merito. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio richiama il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, escludendo ulteriori compensi, e applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo nella notificazione della presente sentenza all’amministrazione e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o, in mancanza, nel giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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