Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 2224 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il termine opera anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, come nel caso della condanna dell’amministrazione al pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Verificata la sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, una condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente, per il servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il titolo è costituito dalla sentenza n. 133/2023, pubblicata il 14.03.2023.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cpa, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio depositando memoria. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso la possibilità di prendere in considerazione l’ultima nota depositata dal ricorrente il 2 aprile 2026. Benché formalmente intestata come istanza di decisione sugli scritti, essa assumeva nei contenuti valore di memoria di parte e risultava pertanto tardiva.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. In primo luogo la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal provvedimento in atti del 12 settembre 2025.

Il Tribunale ha poi esaminato gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il titolo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 11 settembre 2023. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 14 novembre 2025, dunque successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Accertata la sussistenza dei presupposti, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento, mediante il pagamento delle somme indicate insieme agli accessori computati ai sensi di legge. Il pagamento deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nessun ulteriore compenso è dovuto, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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