Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti: nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1095 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condanna l’Amministrazione all’assegnazione delle relative somme, il giudice amministrativo, decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo. Alla PA è assegnato un termine di trenta giorni; per il caso di perdurante inerzia è nominato il commissario ad acta. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, esclude di regola la condanna all’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., salvo che ricorrano particolari motivi. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 649/2024, ha accertato il diritto della docente ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali competenti, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

La ricorrente deduce che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e, in via ulteriore, la condanna dell’Amministrazione all’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con la conseguenza che la domanda di ottemperanza è ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.

Il termine per l’adempimento è fissato in trenta giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo il decorso del termine e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.

È invece rigettata l’istanza di condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in ottocento euro per compensi, oltre accessori e spese generali. Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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