Definizione agevolata e pagamento integrale: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 56 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, purché risulti provato il pagamento integrale delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione. Tale effetto si produce, rispettivamente, per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero per estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato. L’estinzione del giudizio, dichiarata ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., determina l’irripetibilità delle spese dell’intero processo, che rimangono a carico di chi le ha anticipate ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992, e comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova un avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e IVA per l’anno di imposta 2010, fondato su studi di settore. Il ricorso veniva respinto e la sentenza di primo grado era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 in tema di valore probatorio dello studio di settore in caso di mancata comparizione; la violazione degli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 5 d.lgs. n. 218/1997; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per l’asserita inversione dell’onere della prova.
Nelle more del giudizio di legittimità, la società aderiva alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata, verificando la regolarità della domanda di adesione presentata dalla società e la completezza dei pagamenti effettuati secondo il piano di ammortamento. È emerso, infatti, che la contribuente era stata ammessa alla definizione per una somma complessiva e aveva provveduto al versamento di tutte le rate alle scadenze previste, con integrale soddisfazione del debito.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con contestuale impegno a rinunciare al giudizio, determina l’estinzione del procedimento. L’effetto estintivo è qualificato come rinuncia quando il debitore è parte ricorrente, come nel caso di specie, o come estinzione ex lege quando egli rivesta il ruolo di resistente o intimato. In ogni caso, la cessazione della materia del contendere può essere pronunziata solo a condizione che risulti documentato l’avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto.
Nel caso di specie, la prova dell’estinzione integrale del debito rateizzato ha indotto la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e la conseguente cessazione della materia del contendere, assorbendo ogni questione relativa ai motivi di ricorso, che non sono stati esaminati nel merito.
In punto di regolamento delle spese, la Corte ha precisato che l’estinzione del giudizio comporta che le spese dell’intero processo rimangano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre escluso la ricorrenza dei presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in considerazione dell’adesione alla definizione agevolata.
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Nota della Redazione
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